Gli amministratori di condominio chiedono chiarimenti riguardo la figura del responsabile dei lavori

La situazione all’Aquila è ancora, a distanza di diversi anni drammatica, una città splendida che per svariati motivi mostra ancora sul suo volto le ferite inferte dal sisma. Una situazione d’emergenza in cui gli amministratori di condominio della città abruzzese si sono trovati ad affrontare problematiche enormi, spesso, nel più completo disinteresse da parte dei rappresentanti delle istituzioni.

Situazioni quasi surreali che nessun corso di formazione potrebbe contemplare, e che infatti non contempla neppure il recente decreto legge sulla professione e sulla formazione degli amministratori di condominio licenziato dal Ministero della Giustizia lo scorso 24 settembre.

L’ultima richiesta di chiarimento riguarda la Circolare degli uffici Speciali con la quale gli stessi hanno asserito che il compenso per la figura del Responsabile dei Lavori non è ascrivibile al buono contributo, in quanto “ la natura facoltativa della delega conferita ad altro soggetto, impone che il corrispondente compenso sia riconducibile all’esclusiva spettanza del delegante committente, cui, quest’ultimo, farà fronte con proprie e personali disponibilità”.

“Da articoli di giornale comparsi nei giorni scorsi” afferma la nota stampa a firma di Anaci Abruzzo, Anaci L’Aquila, Aiac L’Aquila e Apaci Abruzzo “inoltre, è parso che gli uffici speciali per la ricostruzione abbiano proceduto a dare, soltanto alla stampa, ulteriori chiarimenti in merito a quanto riportato nella Circolare citata. Quanto sopra riguardo al significato del termine “committente”, alla non retroattività del provvedimento ed alla non intaccata effettività della garanzia della “sicurezza” nei cantieri”

Una mancanza di comunicazione che fa chiedere ai rappresentanti delle associazioni di categoria spiegazioni riguardo diversi punti, tra cui “quali sono le norme di riferimento specifiche dalle quali si è tratta l’enumerazione delle somme ascrivibili e la convinzione che in essa non sia compreso il compenso per il Responsabile dei lavori” oppure “da quale interpretazione del ruolo sancito dalle norme per il Responsabile dei lavori, in particolare nell’edilizia privata, si sia tratto che la presenza o meno della sua figura, sia ininfluente riguardo all’effettività della sicurezza nei cantieri”

Da due quesiti riportati si comprende bene quale sia, forse, l’errore di fondo di tutta la vicenda, un errore ascrivibile ad una mancanza di comunicazione, o per lo meno un deficit, tra associazioni di amministratori di condominio e uffici speciali per la ricostruzione.

Un affermazione che viene infatti confermata dalla chiusura della stessa nota stampa rilasciata dai responsabili di categoria dove si ribadisce il ruolo professionale degli amministratori di condominio e si rinnova la richiesta di una maggiore collaborazione tra le parti

“Si prega, inoltre, di prendere atto definitivamente del ruolo professionale che Amministratori di Condominio e Presidenti di Consorzio recitano, essendo per legge rappresentanti legali delle Assemblee e dei Consorzi (e, quindi, dei cittadini che li compongono) ex art. 1131 c.c. e che la spendita di denaro pubblico fa delle loro persone, già oggi, di fatto, degli incaricati di pubblico servizio, come potrebbe essere sancito definitivamente nella nuova norma in preparazione”.

Di Editore