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MAESTRO UNICO dl 137ESPRIMI IL TUO PARERE...
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FailascuolaBLOG segnala l'articolo del 2 settembre 2008 apparso su "il sole 24Ore" che riporta i contenuti del decreto legge 137/2008 relativo alle disposizioni urgenti per l’avvio delle lezioni Il Governo punta a blindare il taglio degli insegnanti nelle elementari dall’anno prossimo Luigi Illiano - ROMA Sul maestro unico nelle scuole elementari e sui libri di testo bloccati nelle riedizioni per almeno cinque anni il ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini, accelera. Con i provvedimenti contenuti nel testo deldecreto legge 137, approvato dal Consiglio deiministri giovedì 28 agosto e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri. Decreto legge che somiglia molto a un cilindro da mago, in cui si sono ritrovati svariati interventi. Dapprima le misure erano nel disegno di legge approvato dal Governo il 1˚agosto. Poi è stata scelta la corsia preferenziale, e blindata, del decreto legge,dove sonostati inseriti il voto in condotta, l’ducazione civica e il valore abilitante della laurea in Scienze della formazione. Poi, ancora, è stato introdotto ilvoto pert utte le materie(siveda«IlSole24Ore»del29 agosto). Infine, ai cinque articoli dello schema iniziale di decreto–in vigore da ieri –sono stati aggiunti i due riguardanti maestro unico e libri di testo,misure operative dal 2009. Proprio questi ultimi articoli sembrano andare molto oltre il "progetto" di decreto legge della stessa Gelmini, se si considera che nella conferenza stampa di giovedì scorso –subito dopo la riunione del Consiglio dei ministri–il ministro aveva affermato: «Sono punti di uni ndirizzo politico assunto in Consiglio dei ministri, che andremo a dettagliare in altre sedi». Inparticolare,Gelmini aveva spiegato così l’ntervento sugli insegnanti elementari: «Il Consiglio ha espresso parere favorevolealritornodelmaestro unico. Misura che presenteremo all’nterno del piano programmatico sulla scuola per applicare la Finanziaria». Ma non è andata esattamentecosì. I nuovi articoli costituiscono l’ttuazione della "manovra d’state", con i paletti che fissano il raggio d’zione dal 2009, quando secondo la manovra dovranno essere cancellate oltre 42 mila cattedre complessive. Sono misure sponsorizzate dal titolare dell’conomia, GiulioTremonti, e dai rappresentanti della Lega, più volte intervenuti direttamente. Ladocenzamodulare(treinsegnanti per due classi) lascerà il posto al maestro unico: «È ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate a un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali», prevede l’rticolo 4 («Insegnante unico nella scuola primaria»). E,consideratochel’rariodiinsegnamento deimaestri è di 22 ore inclasse più due dedicate allaprogrammazione didattica, il decreto prosegue e chiarisce: «Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’rario d’bbligo». Sui libri l’rticolo 5deldecreto è chiaro: «I competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’ditore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili». Il documento fissa, poi, la cadenza quinquennale per l’dozione dei libri di testo e affida ai dirigenti scolasticiilcompitodi vigilare sul rispetto di quanto prescritto. Costituzione già dall’asilo Pubblichiamo il decreto legge1 settembre2008,n.137recante «Disposizioni urgenti inmateriadi istruzioneeuniversità»pubblicato sulla«GazzettaUfficiale»n.204del 1˚settembre e approvato il 28 agosto dal Consiglio dei ministri ARTICOLO1 Cittadinanza e Costituzione 1. Adecorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo11, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nellascuoladell’infanzia.2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ARTICOLO2 Valutazione del comportamento degli studenti1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4giugno1998,n.249 esuccessive modificazioni, inmateriadi diritti,doveri esiste ma disciplinare degli studenti nellescuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propriasede .2. Adecorrere dall’anno scolastico 2008/09, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiorea sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma2, con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo. ARTICOLO3 Valutazione del rendimento scolastico degli studenti 1. Dall’anno scolastico 2008/09, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.2. Dall’anno scolastico 2008/09 nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi.3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.4. l’articolo13,comma3,del decreto legislativo 17ottobre 2005,n. 226, è abrogato, e all’articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,sono apportate le seguenti modificazioni: a) icommi2,5,6e7sono abrogati; b) al comma3,dopole parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «,espressa in decimi,»; c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguitie il »; d) l’applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma5; e)altresì abrogatao gni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l’attribuzione di voto numeri o espresso in decimi.5. Con regolamento emanato aisensi dell’articolo17,comma2, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, su propostadel ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo. ARTICOLO4 Insegnante unico nella scuola primaria1. Nell’ambito degli obiettivi di contenimento di cui all’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni,dalla legge6agosto2008, n. 133, nei regolamenti dic ui al relativo comma4 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate a un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all’articolo64,comma9,del decreto legge 25giugno2008,n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n.133,è definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali. ARTICOLO5 Adozione dei libri di testo 1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n.133,i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, alvole appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il Dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l’adozione e i libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti. ARTICOLO6 Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo3comma2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo,ha valore di esame di Stato e abilita ll’insegnamento,rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea inclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24dicembre2007,n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto. ARTICOLO7 Sostituzione dell’articolo2, comma433,dellalegge24 dicembre2007,n.2441. Ilcomma433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «433. Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto1999,n.368,e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo,che uperino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole, immediatamente successi va al concorso espletato». ARTICOLO8 Norme finali 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi ella Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare Cordiali saluti da FAILASCUOLABLOG ___________________________________________ { Post a Comment } { Last Page } { Page 19 of 58 } { Next Page } |
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