Una buona manutenzione degli infissi della propria casa è molto importante e in alcuni casi può essere necessaria anche la sostituzione di questi ultimi. Sia per la manutenzione che per il cambiamento di infissi e serrature, è importante rivolgersi sempre a ditte specializzate. Se ad esempio hai bisogno di un’azienda di questo genere nella zona di Roma puoi tranquillamente rivolgerti al sito www.riparazioneserramentiroma.it. Un’ulteriore incentivo a prendersi cura degli infissi della propria casa è il Bonus infissi che permette senza dubbio un risparmio notevole.
Bonus infissi: in cosa consiste?
La sostituzione degli infissi della propria casa permette di usufruire del Bonus infissi con una detrazione fiscale del 50%. Questo bonus non vale nel caso in cui di debba eseguire una nuova installazione, ma vale per le spese sostenute per l’acquisto e la posa di finestre comprensive di infissi nel momento in cui l’intervento si presenta come sostituzione degli infissi già esistenti o eventuali loro parti. La cifra massima accettata è di 60.000 euro per ogni unità immobiliare.
Quali sono i requisiti per poter beneficiare del Bonus infissi?
Per poter beneficiare del Bonus infissi occorrono dei precisi requisiti: come già affermato in precedenza, l’intervento non deve riguardare una nuova installazione in case nuove, ma deve valere come sostituzione degli infissi già esistenti o di alcune loro parti. Il serramento interessato all’intervento, deve definire un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati; e devono essere obbligatoriamente rispettate tutte le norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza ed efficienza energetica locali e nazionali vigenti.
In aggiunta a questi, vi sono altri requisiti tecnici che riguardano i valori di trasmittanza termica iniziali e finali. Data l’importanza di queste specifiche tecniche, per conoscere i valori precisi rimandiamo ai documenti ufficiali pubblicati proprio in merito al bonus infissi. I valori di trasmittanza termica iniziali da rispettare si possono trovare nella tabella 1 dell’Allegato E, e vale per le sostituzioni che abbiano come data di inizio il 6 ottobre di quest’anno in avanti. I valori di trasmittanza termica finali da rispettare sono invece riportati nella tabella 2, e in lavori devono essere antecedenti al 6 ottobre 2020.